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COSTITUZIONE E SCOPI

ARTICOLO 1
E’ costituita, con sede in Milano. Viale Corsica n.2O presso “ENCI”, l’ associazione specializzata culturale denominata DOGO ARGENTINO CLUB ITALIA” in breve “ D.A.C.I. ”. L’associazione ha come scopo, il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l’incremento e l’utilizzo della razza Dogo Argentino, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’ Enci (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dai Disciplinare del Libro Genealogico. A tal fine l’associazione fornisce periodicamente all’Enci una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi che intende perseguire ed ai risultati ottenuti. L’Associazione mira a svolgere ogni più efficiente azione anche al fine di valorizzare la razza Dogo Argentino dal punto di vista della compatibilità dei rapporti tra il mondo animale e l’uomo a tutela della salute pubblica.

ARTICOLO 2
Per il conseguimento dei fini di cui sopra la società: a) propaganda,la divulgazione ed il miglioramento del Dogo Argentino, ed assiste, nei limiti delle proprie. Possibilità i suoi assistiti in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti; b) è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (Enci) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti,le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’Enci. Riconosce il potere di indirizzo di vigilanza di controllo e di sanzione in capo all’ENCI, ed in particolare di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dalla Statuto Sociale dell’Enci, nonché nel Regolamento di Attuazione dei medesimo. c) organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l’Enci, con le società cinofile da questo riconosciute oppure con altri enti o società specializzate, anch’essi interessati a tali iniziative. richiedendo l’approvazione preventiva ed il riconoscimento dell’Enci, nel quadro e con la disciplina da questi stabilite.

SOCI

ARTICOLO 3
Possono essere soci del “DOGO ARGENTINO CLUB ITALIA” tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento del Dogo Argentino, e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 4
I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti della società od in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio delle iniziative ed all’attività di sodalizio. Il consiglio potrà nominare sodi onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai diciotto anni. Tutte le categorie di soci hanno diritto di godere dei benefici che l’associazione stabilirà, nei limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l’associazione ed i propri soci e con l’eguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

ARTICOLO 5
Per far parte in qualità di socio della società occorre avanzare domanda scritta e firmata convalidata dalla firma dei due soci presentatori ed indirizzata al Presidente. In tale domanda deve anche essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplinata relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dai Consiglio o dall’Assemblea. Su ciascuna domanda decide il Consiglio, avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione,tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile. Le domande di ammissione a socio presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

ARTICOLO 6
L’Assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla società dai soci. La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile ed è intrasmissibile a terzi.

ARTICOLO 7
L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e lo vincolerà per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il trentuno ottobre.

ARTICOLO 8
La qualità di socio si perde: a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall’articolo 7; b) per morosità, che potrà essere dichiarata dai Consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno; c) per espulsione, deliberata dall’Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio. Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo ma non è esonerato dagli impegni assunti.

ARTICOLO 9
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l’anno in corso.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 10
Sono organi della società:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio composto dai consiglieri eletti e da un consigliere nominato dall’Enci;
  • il Presidente;
  • il Comitato Probiviri;
  • il Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti;
  • il Comitato Tecnico (solo eventualmente per delibera dell’assemblea dei soci).

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ARTICOLO 11
L’Assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa ogni socio sia ordinario o sostenitore ha diritto ad un voto, il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può farsi portatore di non più di due deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l’assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe ne è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. Non è ammesso il voto per posta.

ARTICOLO 12
L’Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L’Assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

ARTICOLO 13
L’Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L’Assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza. L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci onorari possono partecipare all’assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

ARTICOLO 14
L’Assemblea ha il compito di deliberare; a) sul programma generale della società; b) sulla elezione delle cariche sociali; c) sui bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario; d) sulle modifiche dello statuto; e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista nell’articolo quattro; f) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale. Spetta inoltre all’assemblea, eleggere i consiglieri, i probiviri e i sindaci effettivi e supplenti.

CONSIGLIO

ARTICOLO 15
Il Consiglio è composto da sette consiglieri eletti dall’Assemblea generale fra i soci. Un Consigliere è nominato dall’Enci e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio, fino alla successiva sostituzione da parte dell’Enci. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’Enci circa l’andamento dell’Associazione,nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto dell’ENCI. I membri del Consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del consiglio.

ARTICOLO 16
Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’assemblea generale dei soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendo, fra l’altro, le mansioni e le remunerazioni.

ARTICOLO 17
Il consiglio provvede, altresì, alla nomina dei Presidente e di uno (o due) Vice Presidenti della Associazione, di uno oppure due segretari ed eventualmente di un cassiere. Il Presidente ed il Vice Presidente devono essere eletti fra i consiglieri;segretari ed il cassiere possono anche non essere membri del consiglio; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

ARTICOLO 18
Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancassero dal Consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 19
Il Presidente ha la rappresentanza legale della società sia nei rapporti interni che in quelli esteriori; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. Inoltre il Presidente ha l’onere:

  • di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’ Enci;
  • di comunicare all’Enci le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall‘Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall’Enci. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni, così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice- Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente onorario anche non consigliere purché socio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 20
Il patrimonio della società è costituito:

  • a) dei beni mobili ed immobili;
  • b) delle somme accantonate;
  • c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate della società sono costituite:

  • a) dalle quote annuali versate da soci;
  • b) dagli eventuali contributi concessi all’Associazione da enti o persone;
  • c) dalle attività di gestione;
  • d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 21
L’esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre: delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l’assemblea generale dei soci con l’approvazione del bilanci non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all’Enci. Gli utili e gli avanzi di gestione, così come i fondi, le riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti anche indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEL CONTI

ARTICOLO 22
La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto di tre sindaci, eletti dall’Assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L’assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati.

NORME DISCIPLINARI

ARTICOLO 23
Qualsiasi Socio, anche se riveste cariche in seno alla società. è tenuto ad osservare le norme del presente statuto, le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio, lo Statuto dell’Enci, il relativo regolamento di attuazione, tutti i regolamenti dell’Enci, le regole della deontologia e correttezza sportiva. Il socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla società è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri ed è altresì sottoposto alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’Enci. La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’Enci nelle ipotesi previste del Regolamento di Attuazione dello Statuto dell’Enci, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell’Associazione sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’Enci, mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo di raccomandata a.r. nèl termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’Enci. Il Collegio dei Probiviri dell’Associazione è formato da tre membri effettivi e da due supplenti. Durano in carica tre anni solari e sono eletti dall’assemblea generale dei soci fra i soci che non ricoprano già la carica di consigliere. Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del collegio dei probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del collegio dei probiviri questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’assemblea, che provvederà alla nomina definitiva. Le denuncie a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al Consiglio che le inoltra al Collegio dei probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito ricoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo di aver sentito il presidente della società. In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente Il consiglio procede all’attuazione del lodo emesso dai probiviri. I provvedimenti disciplinari che il collegio dei probiviri può adottare a carico di un socio della società sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l’espulsione di un socio, il collegio dei probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva. L’Associazione ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’Enci.

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 24
La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla legge,dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.

VARIE

ARTICOLO 25
Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite.

ARTICOLO 26
Il Presente statuto, dopo l’approvazione dell’assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all’Assemblea generale se non dal Consiglio della società, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in assemblea. In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto ai Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione da una Assemblea generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Le modifiche dello Statuto, prima di essere presentate all’assemblea, devono essere comunicate all’Enci, per ottenere la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto.

ARTICOLO 27
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle nonne vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

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